STATUTO CENASCA

 Adottato dal
CENASCA – CISL Sicilia

Con delibera del comitato Esecutivo USR 
del 16 Aprile 2007

 


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  TITOLO I

 

Costituzione - Sede - Attività

 

Art. 1

 

E’ costituito il Centro Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione Autogestione, Associazione costituita e promossa dalla Cisl ai sensi dello Statuto confederale e del Regolamento di attuazione ed in coerenza con la missione statutaria della Confederazione, sotto denominato brevemente Cenasca, con sede in Roma.

 

Art. 2

 

Il Cenasca associa ed opera, senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere il lavoro e l’imprenditività nel campo dell’economia so­ciale, del non-profit, dell’associazionismo, del volontariato, della coopera­zione, dell’impresa sociale, dell’autogestione e di tutte le forme di lavoro as­sociato, atipico e innova­tivo, promuovendo, orga­nizzando iniziative e attività in tutti i settori economici e sociali, realizzando specifici progetti.

 

Art. 3

 

Il Cenasca espleta le sue funzioni in attuazione delle strategie e delle scelte assunte dalla Cisl di cui è emanazione.

 

Il Cenasca, per raggiungere gli scopi istitutivi, svolge le seguenti attività:

 

a)    sviluppa l’educazione e la cultura del lavoro associato; promuove la formazione con opportune azioni di informazione socio-economica e tecnica; cura l’attività di formazione e  di aggiornamento; elabora e gestisce i progetti specifici, utilizzando anche i fondi istituiti da norme comunitarie, nazionali e regionali o da altri enti e organismi, al fine comunque della  crescita di capacità manageriale, per la promozione di lavoro e di impresa nell’economia sociale;

 

b) cura, promuove ed edita direttamente o tramite le proprie strutture pubblicazioni, giornali, riviste, periodici anche in forma multimediale o quant’altro necessario al fine di informare gli associati, le proprie strutture, quelle della Cisl, gli interessati e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali, culturali ed economiche, anche in compartecipazione con altri soggetti;

 

c) promuove sempre più intensi rapporti di solidarietà tra gli associati e le strutture dell’organizzazione per assicurare sempre maggiori e qualificate intese volte a raggiungere posizioni più avanzate in campo economico, sociale, culturale e più organici rapporti esterni sia in Italia che all’estero;

 

d) sostiene lo sviluppo degli associati e delle proprie strutture nei confronti delle società pubbliche e private, collaborando, anche nel quadro di intese e convenzioni, con quante altre organizzazioni sono impegnate nella promozione socio-economica, umana e civile;

 

e) assiste i giovani, le donne, i lavoratori o i disoccupati organizzandoli in forma associata, in campo economico e progettuale, per il recupero di attività produttive in crisi e per la creazione e sviluppo di nuovo lavoro;

 

f) svolge attività di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione, divulgazione al fine di dotarsi degli strumenti conoscitivi e formativi per la crescita di una cultura dell’autogestione, cooperativa, partecipativa  e per il formarsi di un’adeguata professionalità. Tale attività può anche essere svolta per conto della Cisl o su incarico di enti ed organismi pubblici e privati che ne sostengono in tutto o in parte gli oneri finanziari relativi;

 

g) organizza in proprio o tramite convenzione, ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, economica, amministrativa, nel quadro dei propri scopi ed esercita ogni altra funzione attinente allo sviluppo e alla promozione del lavoro all’interno della politica dei servizi Cisl, anche ricorrendo a convenzioni con  servizi, enti e società organizzati dalla Cisl o da soggetti con cui la Cisl ha stretto protocolli di collaborazione o patti associativi;

 

h) promuove il lavoro, la formazione e l’inserimento professionale dei soggetti diversamente abili e di persone svantaggiate;

 

i) promuove, organizza e gestisce attività inerenti il Servizio Civile e l’Obiezione di coscienza;

 

l) collabora con le strutture, gli Enti e le Associazioni della Cisl al fine di promuovere lavoro e sviluppo;

 

m) può rappresentare la Cisl negli organismi concernenti la cooperazione, l’impresa sociale, il terzo settore  e l’associazionismo.

 

Le attività del Cenasca sono sviluppate anche in nome e per conto dei soci, a loro servizio o su mandato degli stessi.

Non si considerano commerciali, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e delle deroghe lì previste per le organizzazioni sindacali, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamenti di corrispettivi nei confronti degli associati o partecipanti di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Non è considerata attività commerciale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

Soci ‑ Adesione ‑ Recesso – Esclusione

 

Art. 4

 

Possono essere soci del Cenasca:

 

1) le società cooperative e loro consorzi; le imprese sociali; le organizzazioni di volontariato; le organizzazioni di promozione sociale; gli enti mutualistici; le fondazioni; le associazioni di produttori e loro unioni; gli enti e le associazioni del terzo settore, dell’economia sociale e civile; organismi di emanazione sindacale; gli altri organismi associativi promossi o provenienti dall'azione di sostegno attivata direttamente o dalle strutture sindacali, verticali e orizzontali, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale;

2) gli organismi societari comunque interessati allo sviluppo e alla valorizzazione della cooperazione e dell’autogestione.

Art. 5

 

I soci del Cenasca si distinguono in:

1) soci promotori;

2) soci istituzionali;

3) soci ordinari.

 

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CISL, è socio promotore. Il socio promotore non è tenuto al versamento di quote annuali di adesione, ma può versare eventuali contributi sotto diverse forme.

Al socio promotore è riservata in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Cenasca Nazionale, nonché dei Presidenti delle strutture regionali con le modalità previste dagli artt. 16 e 21 del presente statuto.

Sono soci istituzionali gli organismi partecipati dalle strutture CISL. I soci istituzionali sono equiparati ai soci ordinari per quanto riguarda gli aspetti partecipativi.

Chi intenda essere ammesso come socio deve presentare domanda al Cenasca ai diversi livelli, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. L’adesione si intende perfezionata con il versamento della quota associativa.

L’ammontare delle quote di adesione e di eventuali contributi associativi e la loro ripartizione è stabilito dal Direttivo nazionale.

 

Art. 6

 

L'esclusione del socio è attivata in presenza di:

·        violazione degli obblighi associativi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento o da delibere degli organi  statutari;

·        attività mirata a creare turbativa o ad arrecare pregiudizio ovvero a frapporre ostacoli al raggiungimento degli scopi del Cenasca.

Decade il socio che non è più in grado di concorrere agli scopi del Cenasca.

L’organo competente a deliberare l’esclusione o la decadenza è il Direttivo nazionale.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

Il socio può recedere dandone comunicazione scritta al Cenasca nazionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno. La comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata e contenere copia del verbale dell'organismo interno competente. Il Presidente del Cenasca nazionale informerà il rispettivo Presidente regionale.

 

Art. 8

 

I soci condividono e supportano le decisioni e le linee politiche e organizzative del Cenasca, collaborano al raggiungimento delle finalità  associative, sono coinvolti nelle dinamiche organizzative e decisionali dell’associazione, secondo le modalità definite dallo statuto e dal regolamento. I soci sono tenuti a:

1) collaborare al perseguimento degli scopi statutari;

2) seguire le delibere e le indicazioni approvate ai diversi livelli dell’organizzazione;

3) versare entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario la quota annuale di adesione;

4) versare eventuali contributi decisi dal Direttivo nazionale.

 

 

 

TITOLO III

 

Strutture ed organi del Cenasca

 

Art. 9

 

Il Cenasca si struttura a livello nazionale, articolandosi a livello regionale.

La struttura regionale si articola nelle forme ritenute  idonee  a  livello territoriale, previa comunicazione al Cenasca nazionale, nominando, in accordo con le Segreterie generali della Ust-Cisl interessate, i Responsabili territoriali del Cenasca; andranno comunque rispettati gli obblighi organizzativi e le responsabilità legate al Servizio Civile e all’Obiezione di coscienza. Gli organi del Cenasca nazionale e dei Cenasca regionali sono soggetti al rinnovo o alla conferma nell’ambito del percorso congressuale della Cisl.

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto potrà prevedere norme per una più specifica applicazione.

 

Art. 10

 

Sono organi del Cenasca nazionale:

1.      L’Assemblea nazionale;

2.      Il Consiglio nazionale;

3.      Il Direttivo nazionale;

4.      Il Presidente;

5.      La Vicepresidenza, composta da un Vicepresidente di nomina del socio promotore e da un  secondo Vicepresidente  nella persona del Dirigente designato a ricoprire il ruolo di rappresentante nel Forum del  Terzo Settore;

6.      Il Collegio dei Sindaci;

7.      Il Collegio dei Probiviri.

 

 

 

Art. 11

 

L’Assemblea nazionale si riunisce, in via ordinaria ogni 4 anni, salvo convocazioni straordinarie.

La convocazione dell’Assemblea nazionale è decisa dal Consiglio nazionale, che ne fissa, su proposta del Direttivo nazionale, l’ordine del giorno, le modalità organizzative e di partecipazione.

La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno un mese prima del suo svolgimento.

 

Art.12

 

La convocazione straordinaria dell’Assemblea nazionale può essere richiesta:

‑ dal Consiglio nazionale a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti;

‑ dal socio promotore.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere adeguatamente motivata.

 

Art. 13

 

L’Assemblea nazionale è il momento fondamentale per la partecipazione dei soci alla vita del Cenasca che favorisce la condivisione alla formazione ed elaborazione delle sue strategie. L’Assemblea nazionale elegge i componenti non facenti parte di diritto del Consiglio nazionale secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Le decisioni dell’Assemblea nazionale sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si richiede una maggioranza qualificata.

 

 

 

Art. 14

 

Il Consiglio nazionale delibera gli indirizzi politici generali tenuto conto dell’elaborazione dell’Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente del Cenasca nazionale, dalla Vicepresidenza, dai Presidenti dei Cenasca regionali nominati, da 20 rappresentanti degli associati eletti dall’Assemblea nazionale in ragione della rappresentatività di ciascuna regione, infine da un rappresentante per ciascun settore di attività (Agroalimentare, Industria, Terziario, Settore pubblico e Terzo Settore) ed uno dei Pensionati designati dal Comitato Esecutivo della Cisl.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale che ne fissa l’o.d.g.. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

La convocazione straordinaria del Consiglio nazionale può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Direttivo nazionale, approva i bilanci ed i regolamenti statutari; esamina e delibera sulle proposte contenute nella relazione del Presidente nazionale; convoca l’Assemblea nazionale.

Le modalità organizzative e di funzionamento del Consiglio nazionale sono definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

 

Art. 15

 

Il Direttivo nazionale è l’organo esecutivo del Cenasca. Esso è composto dal Presidente, dalla Vicepresidenza e da 8 membri nominati dal Consiglio nazionale, di cui 4 scelti tra i componenti di diritto e 4 tra i componenti elettivi.

Il Direttivo nazionale si riunisce almeno 4 volte l’anno.

Ai lavori partecipa il Direttore di Programmazione.

Il Direttivo nazionale:

·      definisce le linee operative dell’attività del Cenasca nazionale;

·      verifica le attività gestionali;

·      prepara i bilanci, i Regolamenti di attuazione, le modifiche statutarie, da sottoporre al Consiglio nazionale e dispone controlli sui bilanci dei Cenasca regionali;

·      commissaria, previa istruttoria, sentite le Usr competenti, e con delibera motivata, i Cenasca regionali in presenza di violazioni statutarie o altre cause definite dal Regolamento di attuazione dello statuto;

·      delibera eventuali parte­cipazioni del Cenasca ad or­ganismi o società che favori­scano il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

·      delibera sulla esclusione e decadenza dei soci;

·      delibera sulla partecipazione a gare, appalti, bandi ed iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Cenasca.

Il Direttivo nazionale è l’organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dall’Assemblea e dal Consiglio nazionale.

Le decisioni del  Direttivo nazionale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle previste a maggioranza qualificata.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, con i poteri del Consiglio nazionale, sui quali riferisce alla prima riunione dello stesso.

Il Direttivo può invitare ai propri lavori esperti o altre persone al fine di discutere ed approfondire tematiche ritenute di interesse specifico.

Il Direttivo nazionale è convocato dal Presidente.

 

Art. 16

 

Il Presidente viene eletto dal Consiglio generale della Cisl. Egli esercita la rappresentanza politica e legale del Cenasca. Convoca il Consiglio nazionale ed il Direttivo nazionale coordinando l’attività di quest’ultimo.

Nel caso di impedimento del Presidente, subentra il  Vicepresidente di nomina del socio promotore o altro componente del Direttivo nazionale all’uopo delegato.

Il Vicepresidente di nomina del socio promotore è eletto dal Consiglio Generale della Cisl.

 

Art. 17

 

Il Comitato Esecutivo della Cisl, previa istruttoria della Segreteria generale, con delibera motivata, nel caso di violazioni del presente statuto e del relativo regolamento di attuazione, nonché a causa di scelte politiche fondamentali, può nominare un Commissario straordinario con pieni poteri per la gestione del Cenasca.

Nel caso di nomina di un Commissario straordinario, tutti gli organi del Cenasca nazionale decadono.

 

Art. 18

 

Il Presidente del Cenasca nazionale nomina il Direttore di Programmazione.

Il ruolo, le funzioni e le relative deleghe sono stabilite dal Direttivo nazionale.

Il Presidente del Cenasca, sentito il parere del Direttivo nazionale, può altresì nominare il Vicepresidente con delega per il Terzo Settore, individuato tra i Consiglieri designati dall’Esecutivo nazionale della Cisl, di cui al secondo comma dell’articolo 14 del presente statuto.

 

Art. 19

 

I Collegi dei Sindaci e dei Probiviri della Cisl, ai diversi livelli, sono competenti anche rispetto al Cenasca, che assume le regole, per quanto compatibili, dello Statuto confederale e del relativo Regolamento di attuazione, comprese quelle attinenti le incompatibilità.

 

Art. 20

 

Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e segg. del codice civile in quanto applicabili. Esso partecipa alle sedute del Consiglio nazionale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo al Direttivo nazionale e risponde della sua azione di fronte al Consiglio nazionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello del Cenasca. E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo del Cenasca.

 

Art. 21

 

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituito il Cenasca regionale.

Sono organi del Cenasca regionale:

 

1.      l’Assemblea regionale

2.      il Consiglio regionale;

3.      il Presidente;

4.      il Collegio dei Sindaci;

5.      il Collegio dei Probiviri.

 

Il Presidente del Cenasca regionale è eletto dal Consiglio generale della Usr-Cisl competente, su proposta del Consiglio regionale del Cenasca. Il ruolo di Presidente regionale è compatibile con quello di responsabile territoriale.

Il Consiglio regionale è composto dal Presidente regionale, dai responsabili territoriali del Cenasca,  da un rappresentante per ciascun settore di attività (Agroalimentare, Industria, Terziario e Settore pubblico) ed uno della FNP, designati dal Consiglio Regionale della Cisl, infine dai rappresentanti dei soci in un numero definito dal Regolamento regionale dello Statuto e comunque superiore ai componenti di diritto.

Il Consiglio regionale del Cenasca può prevedere la costituzione al suo interno di un Direttivo regionale, composto da non più di 6 componenti oltre al Presidente regionale.

L’Assemblea regionale si svolge ogni 4 anni ed elegge i delegati all’Assemblea nazionale ed i componenti elettivi del Consiglio regionale, in base agli specifici Regolamenti. 

Nell’ambito delle norme del presente statuto i Cenasca regionali hanno autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale e sono responsabili della attuazione al loro livello delle politiche generali del Cenasca.

Ciascun Cenasca regionale definisce, in raccordo con le Usr e le Ust Cisl competenti, le modalità organizzative a livello territoriale, compresa l’eventuale nomina dei Responsabili territoriali, dandone comunque comunicazione al Cenasca nazionale.

Il Cenasca nazionale può demandare al Cenasca regionale, in base alla normativa sul Servizio civile nazionale e sugli obiettori di coscienza, compiti di coordinamento dell’attività, fermo restando gli obblighi ed i compiti dei singoli responsabili delle sedi di assegnazione.

E’ obbligo dei Cenasca regionali  trasmettere al Cenasca nazionale entro il 30 maggio di ciascun anno il proprio bilancio certificato dal competente Collegio dei Sindaci.

 

 

TITOLO IV

 

Patrimonio‑ Risorse- Esercizio finanziario

 

Art. 22

 

Il patrimonio del Cenasca è costituito da:

1.      beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano acquisiti dall’Associazione;

2.      titoli azionari, obbligazioni e ogni altro bene mobile di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 23

 

Il Cenasca non persegue fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti per legge. Le entrate del Cenasca sono costituite da:

·      contributi della Cisl, di altri Enti e di  altre Federazioni e Associazioni;

·      somme derivanti dallo Stato, dalle Regioni, dalla UE, dagli Enti ed organismi pubblici e privati in relazione ad attività e progetti promossi dal Cenasca stesso;

·      proventi e obbligazioni;

·      quote associative e contributi derivanti dai soci.

In caso di liquidazione o scioglimento l’erogazione dell’eventuale residuo attivo netto deve essere devoluto ad altra associazione secondo fini di pubblica utilità, come prescritto dall’art.5 del D.Lgs 4.12.1997 n. 460.

Eventuali quote o contributi associativi non sono trasmissibili, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460.

 

Art. 24

 

Il Cenasca nazionale risponde di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nazionale.

 

Art. 25

 

Le strutture periferiche, regionali e territoriali, e le persone che le rappresentano, nonchè gli eventuali responsabili territoriali, rispondono per le obbligazioni da essi assunte verso chiunque, e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dell’Ente, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

 

Art. 26

 

L’esercizio finanziario del Cenasca si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto obbligo al Direttivo nazionale di redigere annualmente e di far approvare dal Consiglio nazionale il rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio che chiude il 31 dicembre. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al regolamento di attuazione, alle norme del Codice Civile e a quelle in materia di enti non commerciali.

 

 

Art. 27

 

Il presente statuto può essere modificato per volontà del Consiglio nazionale del Cenasca. Prima dell’approvazione finale delle modifiche statutarie da parte del Consiglio nazionale, tali proposte andranno presentate al Comitato Esecutivo della Cisl il quale si esprimerà sulla loro congruenza.

 

Art.  28

 

Eventuali norme transitorie per l’applicazione del presente Statuto saranno contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Per quanto riguarda i rapporti tra Cenasca e Confederazione e per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Cisl e del suo Regolamento di attuazione.


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