Regolamento applicativo dello

 Statuto Cenasca

 Adottato dal
CENASCA – CISL Sicilia

Con delibera del comitato Esecutivo USR 
del 16 Aprile 2007

                                                  


                                                              Art. 1.

 

 (vedi art. 3 dello Statuto)

Le attività che fanno capo alla titolarità del Cenasca nazionale sono attribuite anche alle competenze dei Cenasca regionali, per quanto di specifica competenza territoriale. Sono comprese tra queste anche le funzioni di supervisione, controllo e coordinamento del Servizio Civile per il quale il Cenasca nazionale risulta istituzionalmente accreditato presso gli Organismi Governativi.

 

 

Art. 2.

 

(vedi artt. 4 e 5 dello Statuto)

I soci presentano domanda di adesione alla sede Cenasca più prossima alla propria sede legale con riguardo agli ambiti giurisdizionali del Centro stesso. I Cenasca territoriali o regionali accertano che le caratteristiche e gli intendimenti dell’aspirante socio risultino coerenti con le finalità e le regole dello Statuto Cenasca.

I Cenasca regionali, con cadenza trimestrale, inviano l’elenco delle nuove adesioni alla Presidenza nazionale, la quale verifica il regolare versamento della quota  associativa, dandone conferma alla struttura regionale.

E’ socio del Cenasca chi risulta in regola con il pagamento delle quote associative.

Le prerogative di socio promotore riconosciute alla Cisl valgono ad ogni livello della sua Struttura.

Con riferimento al sistema contributivo, è riconosciuta la qualifica di socio istituzionale ad ogni entità organizzativa della quale la Confederazione, con le proprie istanze orizzontali e verticali, risulta essere socia a qualsiasi titolo.

 

 

 

Art. 3.

 

(vedi artt. 6 e 15 dello Statuto)

Il Direttivo Nazionale, previa istruttoria, delibera a maggioranza semplice, l’esclusione e la decadenza da socio del Cenasca.

Per motivi cautelari, il Direttivo, a maggioranza semplice, può altresì disporre la temporanea sospensione della qualifica di socio, in attesa di approfondimenti e/o pronunciamenti di Organismi o Strutture abilitate a decidere in materia.

Il Direttivo ratifica, entro 15 giorni dal relativo provvedimento, pena decadenza, le sospensioni temporanee dalla qualifica di socio disposte dalla Presidenza nazionale per inderogabili motivi di urgenza. 

Il mancato pagamento delle quote comporta la decadenza da socio.

Contro la delibera di decadenza è ammesso, entro 20 giorni dalla notifica, ricorso ai Probiviri confederali competenti.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

(vedi artt. 9 e 21 dello Statuto)

 

La struttura funzionale dei Cenasca regionali è decisa, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, dai competenti livelli della Confederazione, sentito il parere del Cenasca nazionale. I Cenasca regionali, nell’esercizio del loro ruolo, fanno riferimento al Cenasca nazionale coordinando a loro volta le rispettive articolazioni Territoriali.

Le decisioni di nomina dei Responsabili territoriali, assunte di concerto tra il Cenasca regionale, la USR e la UST-Cisl, terranno conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze di rappresentanza dei territori.

 

 

Art. 5.

 

 (vedi artt. 9 e 21 dello Statuto)

 

I Cenasca regionali adottano lo Statuto nazionale o procedono ad eventuali sue modifiche adeguando il precedente laddove esistente.

I Cenasca regionali che adottano soluzioni statutarie proprie, possono successivamente modificarli ad opera dei rispettivi Consigli regionali con l’approvazione da parte dei 2/3 dei componenti l’Organismo; la decisione è convalidata tramite delibera del Comitato Esecutivo della USR – CISL, previo parere del Cenasca nazionale.

Gli interventi statutari assunti dalle strutture regionali sono ammessi per corrispondere ad esigenze di maggiore identità territoriale del Cenasca, senza tuttavia contraddire lo Statuto dell’Associazione che rimane nazionale e inderogabile nei suoi principi e nelle sue espressioni democratiche.

 

 

Art. 6.

 

(vedi artt. 9 e 21 dello Statuto)

 

Una volta costituiti gli organismi dei Cenasca regionali, essi si riuniscono con cadenza analoga a quelli del Cenasca nazionale. Nel caso di inadempienze circa la convocazione delle riunioni degli Organismi regionali, l’iniziativa, dopo invito a procedere autonomamente, può essere assunta direttamente dal Presidente nazionale, su mandato del Direttivo nazionale.

 

 

Art. 7.

 

(vedi artt. 9 e 21 dello Statuto)

 

Si riterranno nominati i Presidenti regionali per i quali sarà stato trasmesso alla Presidenza nazionale del Cenasca, da parte delle USR competenti, copia del verbale di avvenuta elezione ad opera del rispettivo Consiglio generale della USR.

 

 

 

 

Art. 8.

 

(vedi artt. 9 e 21 dello Statuto)

 

Nel caso in cui le Strutture regionali e territoriali del Cenasca fossero carenti di proprie norme statutarie e regolamentari, restano valide, in quanto applicabili e sino a specifica definizione delle disposizioni afferenti le Strutture stesse, le norme dello Statuto nazionale e del presente Regolamento.

Ogni USR-Cisl esprime formalmente l’opzione della propria Struttura anche nel caso adotti integralmente le normative dello Statuto e del Regolamento nazionali. 

 

 

Art. 9.

 

(vedi artt. 11, 12 e 13 dello Statuto)

 

L’Assemblea nazionale del Cenasca segue i tempi e le dinamiche di svolgimento democratico del Congresso della Confederazione ai diversi livelli, per quanto compatibili.

Partecipano all’Assemblea i componenti del Consiglio nazionale e i delegati eletti nelle Assemblee regionali.

 

Art. 10.

 

 (vedi art. 14 dello Statuto)

 

Il Consiglio nazionale fissa le regole di effettuazione delle Assemblee nazionale e regionali almeno sei mesi prima del loro svolgimento.

In questa stessa circostanza, il Consiglio stabilisce l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione dei soci, definendo criteri equilibrati di attribuzione territoriale della rappresentanza elettiva  con riferimento alla corrispondente base associativa.

I rappresentanti degli associati (20) saranno eletti ogni quattro anni dall’Assemblea nazionale nel rispetto della rappresentatività di ciascuna regione e con misure di solidarietà a favore delle realtà territoriali più deboli. La concreta ripartizione dei seggi è determinata dal Consiglio medesimo e proposta all’approvazione dell’Assemblea all’inizio dei suoi lavori.

 

Art. 11.

 

 (vedi art. 14 dello Statuto)

 

La convocazione del Consiglio nazionale deve avvenire almeno 15 giorni prima del suo svolgimento.

In apertura di ogni sessione, il Consiglio nazionale elegge un presidente. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della sede centrale del Cenasca.

La riunione straordinaria del Consiglio nazionale si tiene su valida e circostanziata motivazione, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di convocazione, salvo oggettivi ed espliciti motivi di urgenza.

 

 

 

Art. 12.

 

(vedi art. 14 dello Statuto)

 

Il Consiglio nazionale si può articolare in gruppi di lavoro per materie specifiche, con funzioni istruttorie e di predisposizione di proposte per le discussioni e delle decisioni del Consiglio stesso o del Direttivo nazionale.

Ai lavori dei gruppi, sempre convocati dal Presidente nazionale, possono partecipare dirigenti o esperti delle materie oggetto d’esame.

Qualora l’attività dei gruppi comportasse impegni economici non ordinari, andrà definita la relativa fonte di finanziamento.

 

                                                      

 

 

 

                                                         Art. 13.

 

(vedi artt. 14 e 15 dello Statuto)

 

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Direttivo nazionale è necessario che all’inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

 

 

Art. 14.

 

(vedi art. 15 dello Statuto)

 

Il Direttivo Nazionale determina annualmente l’articolazione e l’ammontare delle quote associative nonché la ripartizione delle relative entrate, potendo differenziare i contributi in ragione della diversa qualifica di socio, settore di appartenenza e dimensione. La quota associativa va regolarizzata entro il 31 marzo di ciascun anno o al momento dell’adesione.

 

 

Art. 15.

 

 (vedi art. 14 dello Statuto)

 

La carica di Consigliere nazionale, e di conseguenza di componente il Direttivo, si perde al venire meno degli incarichi che hanno dato luogo ad elezione o a rappresentanza per nomina/designazione.

Si applicano anche alle cariche Cenasca, per quanto compatibili, le incompatibilità funzionali sancite dallo Statuto Cisl e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo della Cisl provvede alla designazione dei rappresentanti dei settori di attività e dei pensionati in seno al Consiglio nazionale del Cenasca, nella prima riunione dell’Esecutivo successiva alla elezione del Presidente da parte del Consiglio Generale della CISL.

 

 

 

 

Art. 16.

 

(vedi art. 15 dello Statuto)

 

Il Direttivo nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo che sottopone all’approvazione del Consiglio nazionale del Cenasca. Il termine per l’approvazione dei suddetti bilanci da parte del Consiglio nazionale  è fissato entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Il Direttivo può altresì disporre controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture regionali, avvalendosi, di volta in volta, del sistema e della prassi confederale.

Sui conti è esercitata firma congiunta del Presidente e di seconda persona indicata dal Direttivo.

Le decisioni concernenti il commissariamento di Strutture regionali dovranno essere assunte, previa istruttoria, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Direttivo.

 

 

 

Art. 17.

 

(vedi art. 15 dello Statuto)

 

I componenti del Direttivo nazionale possono ricevere deleghe e/o specifici incarichi da parte del Presidente. Essi non percepiscono alcun compenso/retribuzione, ma hanno diritto, previa autorizzazione, al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro mandato.

In caso di rinuncia, dimissioni, impedimenti di componenti del Direttivo nominati dal Consiglio nazionale Cenasca, il Consiglio medesimo, in sostituzione, procederà alla elezione di altri componenti. I mandati scadranno comunque con quello del Direttivo nel quale Essi sono subentrati.

 

 

                                                  

                                                    Art. 18.

 

(vedi art. 16 dello Statuto)

 

Il numero dei mandati del Presidente e del Vicepresidente di nomina del socio promotore fa riferimento alle disposizioni dello Statuto Confederale.

Ferme restando le disposizioni per i casi di sostituzione temporanea, al verificarsi di dimissioni, di rinuncia o impedimenti insuperabili, il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Presidente o del Commissario.

Il Presidente, oltre ai compiti politico-istituzionali fissati dallo Statuto, dispone  l’organizzazione operativa e l’impiego delle risorse umane della Sede del Cenasca nazionale, attribuendo le specifiche funzioni e i carichi di lavoro al personale.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

(vedi art. 18 dello Statuto)

Il Direttore di Programmazione partecipa alle riunioni del Consiglio e del Direttivo nazionali con diritto di parola.

 

 

Art. 20.

 

 (vedi art. 25 dello Statuto)

 

Le strutture regionali o territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali pro-tempore delle medesime. Questi rispondono invece personalmente per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e di eventuali danni patrimoniali causati dalle loro azioni o omissioni.

In materia di responsabilità e competenze, valgono comunque gli artt. 60, 61, 62 del Regolamento di attuazione dello Statuto Cisl.

 

 

Art 21.

 

 (vedi art. 27 dello Statuto)

Lo Statuto del Cenasca può essere modificato dal suo Consiglio Nazionale con approvazione da parte dei 2/3 dei componenti  l’Organismo; la decisione è convalidata tramite delibera del Comitato Esecutivo della CISL.


 

NORME  TRANSITORIE

  

La fase di ricostituzione delle Strutture regionali/territoriali del Cenasca, del suo sistema organizzativo e di avvio del funzionamento democratico dell’Associazione ai diversi livelli seguirà progressivamente le azioni  che seguono:

 

a)   Il Comitato Esecutivo nazionale della Cisl, ai sensi dell’art.14 dello Statuto Cenasca, adempie alla designazione dei Rappresentanti dei settori produttivi e dei pensionati in seno al Consiglio nazionale del Cenasca.

 

b)   I Consigli generali delle USR Cisl, in parallelo, eleggono i Presidenti dei Cenasca regionali di competenza, adottano o adeguano lo Statuto del Cenasca regionale e provvedono, al tempo stesso, a designare  i Rappresentanti dei settori produttivi e dei pensionati in seno ai Consigli regionali del Cenasca, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto nazionale del Centro.

 

c)    I Rappresentanti di cui alla precedente lettera a), i Presidenti dei Cenasca regionali, il Presidente nazionale e i Vicepresidenti, riuniti in Consiglio nazionale provvisorio, approvano il Regolamento applicativo dello Statuto Cenasca ed assumono le prime decisioni operative e gestionali che attengono alla promozione e alla aggregazione transitoria della base associativa, nonché alle modalità per il raggiungimento della  completa e definitiva costituzione degli Organismi statutari.

 

d) Il Consiglio nazionale provvisorio, elegge, a sua volta, il Direttivo nazionale provvisorio. Quest’ultimo sarà composto, nella fase transitoria, dal Presidente, dai Vicepresidenti e da 8 componenti, scelti tra quelli del Consiglio nazionale provvisorio, di cui 2 scelti tra i rappresentanti nominati dal Comitato Esecutivo della Cisl e 6 tra i Presidenti regionali Cenasca (non è prevista, fino alla prima Assemblea nazionale, la possibilità di una formale rappresentanza della base associata) . 

 

e)   Il Consiglio nazionale provvisorio decide le prime iniziative di promozione politica dell’Associazione e impegna le analoghe Strutture provvisorie regionali a completare la “mappatura” e il presidio territoriale del Cenasca, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento.

 

f)    Il Direttivo nazionale (provvisorio), come sopra costituito, assume le decisioni riguardo agli indirizzi organizzativi e gestionali finalizzati alla promozione del Cenasca, assicurando l’assistenza e il sostegno tecnico-politico alle  Strutture decentrate nella fase di presentazione e di avvio delle iniziative associative.

 

g)   Le modalità di elezione e di costituzione della rappresentanza degli associati verrà  stabilita con specifica delibera del Consiglio nazionale approvata dall’Assemblea nazionale. Il termine ultimo per completare la costituzione degli Organismi centrali e locali resta, in ogni caso, l’ Assemblea nazionale Cenasca che si terrà in concomitanza con la celebrazione del Congresso confederale.

 

h)  Le modalità di cui alla lettera g), stabiliranno altresì i criteri di attribuzione e di riconoscimento della rappresentatività di soci presenti e dislocati in più realtà regionali, nonché il peso democratico da riconoscere all’articolazione dei differenti soggetti sociali associati.