CARTA DEI VALORI  CENASCA            

 

PREMESSA

La necessità di un “codice etico” per quanti aderiscono al CENASCA è motivata dalla necessità che coloro che vi operano - ai sensi dell’art. 1 dello Statuto- “con lo scopo di promuovere il lavoro e l’imprenditività nel campo dell’economia sociale, del non-profit, dell’associazionismo, del volontariato, della cooperazione, dell’impresa sociale, dell’autogestione e di tutte le forme di lavoro associato, atipico e innovativo”, debbano  -nello sviluppare una cultura d’impresa- contribuire alla attuazione degli ideali e degli scopi dell’azione della CISL e dei suoi principi ispiratori.

Poiché l’art. 3, punto a) dello Statuto specifica che il CENASCA persegue il fine “della crescita di capacità manageriale, per la promozione di lavoro e di impresa nell’economia sociale”, deve intendersi che un’ Associazione “emanazione” di una organizzazione sindacale come la CISL debba coltivare, in particolare, una relazione essenziale tra etica ed economia e sviluppare, in un settore strategico per la sua cultura sindacale come l’economia sociale (“terza via” tra collettivismo dirigista e liberismo individualistico), una speciale attenzione per i valori di partecipazione, promozione umana, solidarietà, secondo quanto ribadito nell’art. 3, punto c). Un punto che raccomanda “sempre più intensi rapporti di solidarietà tra gli associati e le strutture dell’Organizzazione al fine di assicurare sempre maggiori e qualificate intese, volte a raggiungere posizioni più avanzate in campo economico, sociale, culturale”.

     Pertanto, l’adesione al CENASCA deve necessariamente comportare condivisione degli ideali della CISL e impegni, nell’aderire ad esso, che, prevedendo metodi e strategie proprie del campo economico e differenti rispetto allo specifico sindacale, confermino i valori della tradizione cooperativistica e della democrazia economica.

 

Art. 1. Per acquisire la qualità di socio del CENASCA ai sensi dell’art 4, le società cooperative e loro consorzi, le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di promozione sociale, gli enti mutualistici, le fondazioni, le associazioni di produttori e loro unioni, gli enti e le associazioni del terzo settore, dell’economia sociale e civile e gli altri organismi associativi o societari devono dichiarare nei propri scopi istitutivi, nei propri Statuti o tramite formali deliberazioni di principio, la volontà di perseguire le finalità di promozione del lavoro e della dignità umana, che sono proprie del movimento solidaristico ispirato alla giustizia sociale.

La cooperazione e l’autogestione -elementi fondativi delle attività del terzo settore- si distinguono per un’attenzione particolare nei confronti della componente relazionale dei beni prodotti e dei servizi erogati in molteplici ambiti (formazione, tutela della salute, servizi sociali di base, cultura), costituendo peraltro un’opportunità sempre più rilevante di sviluppo del lavoro e dell’economia.

 

Art. 2. I soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti ad assicurare nei loro Atti e Regolamenti interni le forme e le procedure più idonee a garantire la partecipazione democratica. Sono incompatibili con la richiesta di adesione i Regolamenti (ed eventuali impegni interni sottoscritti individualmente), nonché le prassi ed i comportamenti di fatto che limitino o riducano l’esercizio dei diritti o delle modalità di partecipazione, alterino o svuotino le competenze degli organi sociali previste dagli Statuti e le regole della democrazia interna.

 

Art. 3. Le attività ed iniziative imprenditoriali o di promozione sociale deliberate e sviluppate dagli organismi devono attenersi ai più rigorosi criteri di trasparenza gestionale, privilegiando l’adozione dello strumento del bilancio sociale e l’assoluto rispetto non solo delle norme giuridiche, ma anche dei principi etici riconosciuti in materia di gestione sociale e di rendiconto. Non sono peraltro ammissibili trattamenti economici differenziati in riduzione per i soci lavoratori o per i dipendenti, né benefit, compensi o gratifiche ad amministratori o dirigenti che non siano rendicontati e resi pubblici, nonché esplicitamente sottoposti all’approvazione degli organi. I soggetti aderenti debbono comunque assicurare per i lavoratori dipendenti il più assoluto rispetto dei contratti di lavoro e la totale osservanza delle norme di tutela, prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il volontariato è reso con esclusivo carattere di gratuità.

 

Art. 4. I soggetti aderenti al CENASCA si ispirano ai principi della responsabilità sociale d’impresa, coinvolgendo innanzitutto utenti dei servizi, fruitori dei prodotti, lavoratori impegnati, sviluppando particolarmente relazioni effettive di conoscenza e azioni positive di collaborazione, fondamento della partecipazione democratica alla vita societaria o associativa. La responsabilità sociale d’impresa per soggetti dell’economia sociale comporta necessariamente – per una corretta relazione con l’ambiente esterno o con le persone che vengano a contatto con le azioni prodotte – l’attuazione dei principi di responsabilità ancor più al proprio interno.

 

Art. 5. Nell’azione economica o sociale sviluppata, i soci del CENASCA si impegnano a conseguire la propria crescita e la promozione delle proprie attività con strumenti e strategie coerenti con le finalità sociali dichiarate. Non sono pertanto compatibili eticamente con tale condizione gli atti volti a ottenere condizioni vantaggiose (fiscali o di sostegno pubblico) a danno di altri concorrenti, fino al punto da provocare crisi occupazionali o essere percepite come indifferenti alla sorte altrui. I soggetti aderenti al CENASCA cercheranno il costante rapporto con le comunità a contatto delle quali si trovano ad operare, valorizzandone le potenzialità e accogliendone i bisogni.