Logo VIII° Congresso                            Statuto


Unione Sindacale Regionale

Sicilia

STATUTO E REGOLAMENTO


Capitolo I

Costituzione principi e finalità

Art. 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale della Sicilia, con sede in Palermo.

Essa è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi sanciti nello Statuto Confederale.

Art. 2

L'Unione Sindacale Regionale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che lo Statuto confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;

- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organi regionali del pubblico potere;

- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici… al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative ed attività sindacali o culturali anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e le Strutture territoriali;

- programma e gestisce la formazione dei quadri;

- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli ed a tutti i settori;

- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;

- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

- promuove, coordina e controlla la attuazione, ai vari livelli della organizzazione, degli indirizzi regionali e confederali;

- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

- realizza per i propri iscritti ed i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);

- promuove e tutela i diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;

- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne derime i conflitti;

- realizza i necessari interventi:

* sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente Statuto;

* sulle strutture orizzontali, per motivi di cui al punto precedente, nonchè per promuoverne l'efficienza;

- rappresenta le strutture territoriali e categoriali, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale;

a) dinnanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

b) dinnanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Le specifiche competenze formali degli organi della USR sono definite ai successivi articoli.

 

Capitolo II

Strutture e coordinamenti

Art. 3

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Regionali (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Nell'ambito delle previsioni dello Statuto Confederale, fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi associati produttori diretti, che non occupano lavoratori dipendenti. Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione, l'azione ai principi esposti nello Statuto Confederale nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione e il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

L'Unione Sindacale Regionale fa propri i patti associativi stabiliti dalla Confederazione con soggetti che rappresentano aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate e per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità e i principi della CISL.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Art. 4

L'USR si articola in Unioni Sindacali Territoriali (UST).

Alle Unioni Sindacali Territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della USR.

Le Unioni Sindacali Territoriali possono articolarsi in Unioni Sindacali Comunali e Sezioni Zonali per esigenze di funzionalità.

- Le Sezioni Zonali e Comunali non costituiscono istanza congressuale.

Art. 5

L'USR è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di categoria.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriali, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione alla USR.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Art. 6

Per le azioni sindacali che riguardano le singole categorie di settore pubblico di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segreteria regionale.

 

 

Capitolo III

Organi della Unione Sindacale Regionale

Art. 7

Sono organi della Unione sindacale regionale:

a) il Congresso regionale

b) il Consiglio regionale

c) il Comitato esecutivo regionale

d) la Segreteria regionale

e) il Collegio dei sindaci

f) il Collegio dei probiviri.

 

Capitolo IV

Il Congresso Regionale

Art. 8

Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi regionali delle federazioni di categoria e delle Unioni Sindacali Territoriali della regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento congressuale fissato dalla USR.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri del Consiglio regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Esso è indetto dal Consiglio Regionale in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza al Congresso confederale.

Il congresso regionale:

a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione sindacale regionale in coerenza con gli indirizzi espressi dagli organi confederali;

b) elegge i delegati al Congresso confederale;

c) elegge i membri elettivi del Consiglio regionale;

d) approva lo Statuto della USR e le relative modifiche.

e) elegge i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

 

Art. 9

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Regionali e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

b) da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati regionali di categoria che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

 

Capitolo V

Il Consiglio Regionale

Art. 10

Il Consiglio Generale:

Ha il compito di elaborare e definire le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale e nel quadro delle politiche generali confederali.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno.

Art. 11

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Segretario Generale ed i membri di Segreteria con votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio regionale elegge inoltre i Presidenti Regionali degli Enti della CISL su proposta della Segreteria della USR.

Al Consiglio Regionale spetta inoltre il compito:

a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale, e il Congresso in sessione straordinaria, nonchè di approvare lo schema di Regolamento congressuale;

b) di emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni confederali;

c) di eleggere i rappresentanti della USR in seno al Consiglio Generale Confederale;

d) di emanare il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori della CISL;

e) di decidere i confini geografici delle Unioni Sindacali Territoriali.

Art. 12

I rappresentanti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 3 del Regolamento di attuazione, in quanto eletti dai rispettivi Consigli, possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato. In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Regionale eletti dal Congresso questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria maggior numero di voto dopo l'ultimo eletto.

 

Capitolo VI

Il Comitato Esecutivo

Art. 13

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale esplica le stesse funzioni che lo Statuto Confederale assegna all'Esecutivo Confederale.

 

Capitolo VII

La Segreteria Regionale

Art. 14

La Segreteria Regionale:

a) rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi della regione;

b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;

c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Regionale;

e) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;

f) sovraintende al funzionamento degli uffici regionali;

g) predispone la relazione per il Congresso dell'USR.

Essa è composta dal Segretario Generale, e da segretari nel numero deciso dal Consiglio Generale Regionale, secondo le esigenze funzionali.

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USR.

 

Art. 15

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR. I Segretari Regionali lo coadiuvano ed hanno la responsabilità nel coordinamento dei settori di attività regionale.

La Segreteria interviene e compone ogni conflitto insorgente tra le strutture aderenti.

L'Amministrazione del patrimonio delle USR, e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse delle USR, è attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

 

 

Capitolo VIII

Il Collegio dei Sindaci

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della USR e degli Enti CISL salvo una diversa composizione per gli stessi enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative. Adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e segg. del Codice civile, in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo dell'Unione Regionale e degli Enti CISL.

Il Collegio dei Sindaci è composta da 5 componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il congresso, nomina il Presidente, scegliendo fra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titolo di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte degli organi deliberanti di pari livello e degli enti e istituti controllati. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Capitolo IX

Il Collegio dei Probiviri

Art. 17

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi e contro presunte violazioni dello Statuto, del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto confederale, del relativo regolamento e dal presente Statuto.

Il Collegio Regionale dei probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano i conflitti interni alle singole categorie, in quanto sono riservati dallo Statuto Confederale, ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda, ultima e definitiva istanza il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale, secondo le procedure previste nel Regolamento Confederale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze, risultano eletti i componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti i Consigli Generali provvedono alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo fra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titolo di specifica competenza professionale.

Art. 18

Il Collegio Regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;

- la deplorazione con diffida;

- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;

- l'espulsione.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

Capitolo X

IncompatibilitÓ tra le cariche

Art. 19

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco e di Probiviro a livello regionale e di responsabile di ente CISL, le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, comprensoriale, comunale e simili comunque denominati;

b) candidature alle assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali ed ai consigli provinciali, comunali e simili comunque denominate;

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, sezionali e similari comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Per le cariche esecutive a tutti i livelli è inoltre prevista l'incompatibilità:

a) con gli incarichi amministrativi a livello circoscrizionale o di quartiere o simili comunque denominati;

b) con le candidature a consigli circoscrizionali o di quartiere, o simili comunque denominati;

c) con gli incarichi esecutivi e direttivi circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto Confederale e del presente.

La carica di Segretario Generale, comunque denominata (per es. coordinatore responsabile nei settori) delle strutture CISL ad ogni livello è incompatibile con le cariche o incarichi esterni, salvo i casi in cui è prevista proprio la rappresentanza in tale qualità.

Art. 20

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente capitolo X, gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

 

Art. 21

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati della USR, delle UST e delle diverse articolazioni delle FSR hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, i nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

 

Capitolo XI

Finanza

Art. 22

Le entrate ordinarie della USR sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dello Statuto Confederale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Alla fine di ogni esercizio sociale sarà redatto un rendiconto economico finanziario, accompagnandolo con la sua relazione. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio Generale entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

 

Capitolo XII

Patrimonio

 

Art. 23

Il patrimonio delle USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non sarà rivalutabile.

Art. 24

L'USR risponde di fronte a terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Art. 25

Le organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o, in ispecie, per il fatto di far parte della USR chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Art. 26

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

La USR ha facoltà di verifica dei bilanci delle UST e delle Federazioni Regionali di Categoria.

 

Capitolo XIII

Servizi

Art. 27

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo della CISL, l'USR coordina le strutture polivalenti ed integrati dei servizi che le UST costituiscono sulla base degli indirizzi confederali.  

Capitolo XIV

Modificazione dello Statuto

Art. 28

Le modifiche allo Statuto Regionale possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

a) dal Congresso dietro presentazione da parte del 50% + 1 dei delegati;

b) dal Consiglio Regionale dell'USR a maggioranza di 2/3;

c) dalle Unioni Sindacali Territoriali e dalle Federazioni Regionali di Categoria su deliberazione dei propri organi Direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Regionale dell'USR, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Unioni Sindacali Territoriali e delle Federazioni regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 45 giorni dalla data di effettuazione del congresso.

La Commissione, raccolte le proposte, le porta a conoscenza di tutte le strutture entro 30 giorni dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3.

Su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 29

L’Assemblea o il Congresso che delibera lo scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i relativi poteri.

In Caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.

 

Cap. XVI

Regolamento di attuazione

Art. 31

Il regolamento di attuazione dello Statuto, che deve essere deliberato dal Consiglio Generale, disciplina le norme relative a:

* iscrizione e tesseramento;

* incompatibilità funzionali;

* designazione del rappresentate CISL;

* validità delle sedute e votazioni;

* dimissioni dagli organi;

* modalità di svolgimento delle riunioni;

* collegio dei Probiviri;

* congresso della USR;

* consiglio generale della USR;

* comitato esecutivo della USR;

* federazioni regionali di categoria;

* poteri e funzioni delle strutture;

* strutture territoriali;

* enti e associazioni della CISL;

* responsabilità e competenza;

* bilanci;

* ispezioni;

* obblighi di adeguamento;

 

Art. 32

Le modifiche al Regolamento di attuazione vengono apportate dal Consiglio Generale Regionale, all'uopo specificamente convocato con preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.e


golamentoRegolamento di attuazione dello Statuto

Il Congresso della USR


Art. 1

Il Consiglio Generale Regionale, contestualmente alle indicazioni di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Regionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste.

Art. 2

La FNP partecipa al Congresso regionale con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL regionale nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

 Capitolo II

Il Consiglio Generale USR

Art. 3

Il Consiglio Generale è costituito:

a) da un rappresentante per ogni Unione Sindacale Territoriale nella persona del Segretario Generale;

b) da n° 32 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali, ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 32 la media del numero complessivo di iscritti alla USR nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle UST con i resti maggiori;

c) da un rappresentante per ogni Federazione Regionale di Categoria nella persona del Dirigente responsabile comunque denominato;

d) da 32 rappresentanti di Federazione Regionale di Categoria, di cui 10 eletti dal Consiglio Generale regionale F.N.P.. Il riparto dei 22 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni regionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Il quoziente si ottiene dividendo per 22 la media del numero complessivo di iscritti alla USR, esclusi i Pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

I posti non ricoperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

e) dal Segretario Generale VV.FF.;

f ) dalla Responsabile regionale del Coordinamento Donne;

g) dal Responsabile regionale del Coordinamento Lavoratori Autonomi Commercio e Servizi;

h) dal Responsabile del Coordinamento regionale lavoratori dell'Artigianato;

i) dai Dirigenti responsabili, comunque denominati, degli Enti Confederali (IAL, INAS, CENASCA, ETSI) del SICET ,dell'ADICONSUM e dell'ANOLF;

l) da 92 membri eletti dal Congresso Regionale, dei quali 10 candidati dalla F.N.P. Regionale.

Nelle liste va garantita una presenza femminile non inferiore al 20% degli eleggibili.

Qualora risultasse eletto un numero di componenti inferiore a 10, il Consiglio regionale della F.N.P. avrà diritto a designare la quota mancante. Di pari quota si intende automaticamente aumentato il numero totale dei componenti il Consiglio regionale della USR CISL Sicilia.

I rappresentanti della F.N.P. Regionale, delle Federazioni Regionali di Categorie e delle Unioni Sindacali Territoriali, di cui alle lettere b) e d) sono designati dai rispettivi organismi direttivi prima del Congresso della Unione Sindacale Regionale.

 

 Capitolo III

Il Comitato Esecutivo USR

Art. 4

Il Comitato Esecutivo è composto:

* dalla Segreteria Regionale;

* dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Territoriali;

* dai Segretari Generali delle Federazioni Regionali di Categoria;

* dalla Responsabile regionale del Coordinamento Donne;

* dal Responsabile regionale del Coordinamento lavoratori Autonomi del Commercio e dei Servizi;

* dal Responsabile regionale del Coordinamento regionale lavoratori dell'Artigianato;

* dal Segretario Regionale del SINALCO VV.FF.;

* dai Responsabili, comunque denominati, degli Enti Confederali (IAL, INAS, CENASCA, ETSI) del SICET, dell'ADICONSUM e dell'ANOLF;

 

Capitolo IV

Il Collegio dei Probiviri

Art. 5

I ricorsi al collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di imprevedibilità, copia del ricorso avanti il Collegio.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci entro il termine di cui al 1° comma, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria della USR, entro il Termine di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Art. 6

I soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo de sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente UST.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprono incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria cui erano iscritti al momento della espulsione, la ratifica avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

 

Capitolo V

Le incompatibilitÓ funzionali

Art. 7

Le cariche di componente della Segreteria Regionale, sono incompatibili con le cariche di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST con più di 15 mila iscritti tra i lavoratori attivi, di componente di Segreteria regionale di categoria di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti, di componente di Segreteria di categoria comprensoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel regolamento confederale.


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